FATTURAZIONE ELETTRONICA
La risposta ai tuoi dubbi
Domanda
Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?
Risposta
Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui
all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una
fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto
l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole
tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di
gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML:
pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla
elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per
rappresentare tali operazioni è “N2”.
Domanda
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?
Risposta
Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un
codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la
stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica
riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in
Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali
situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità
dell’operazione.
Domanda
Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
Risposta
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una
fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta
potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è
possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.
Domanda
Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture
registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto
periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio,
pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
Risposta
L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1,
del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate
nell'anno precedente.
Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta
attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con
riferimento al mese di gennaio.
Domanda
Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti
non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?
Risposta
L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture
relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio
dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle
operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo
spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime
forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione
“spesometro”.